Art. 1. Ambito di applicazione – DM 37/08
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto e’ connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, nonche’ gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei
locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione
ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa
specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente
decreto.
Art. 2. Definizioni relative agli impianti – DM 37/08
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o
distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o
diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito
collocato, anche mediante comodato, presso l’utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l’eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale
complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali
preposte all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro
manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali
previsti dall’articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado
normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la
necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura
dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le
prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e
manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell’energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi
utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici
delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito
degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a
20 kw nominale, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere,
nonche’ quelli posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo
funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti
impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei
segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in
corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a
tensione superiore, nonche’ i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da
ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione,
dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione
interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas: l’insieme delle tubazioni,
dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma
liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei
medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei
locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per
lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti,
gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonche’ gli impianti di
rilevazione di gas, di fumo e d’incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3. Imprese abilitate – DM 37/08
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito
registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate
all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il
legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto
formale, e’ in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola
impresa e la qualifica e’ incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui
all’articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n . 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente
per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2,
intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresi’, il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali
di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3,
unitamente alla domanda d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane per la verifica
del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente
riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione
di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio del registro
delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono
autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla
manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne
e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
previsti all’articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i
modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria del commercio e
dell’artigianato dell’11 giugno 1992. Il certificato e’ rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e
successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge
29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali – DM 37/08
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università
statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo
con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un
istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di
almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il
periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di un
anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni
consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di
inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di due
anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata
nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un
periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato
e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con
qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di
cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione
tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei
collaboratori familiari. Si considerano, altresi’, in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali
ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori
familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito
di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le
attività di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non puo’ essere
inferiore a quattro anni.
Art. 5. Progettazione degli impianti – DM 37/08
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui
all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto. Fatta salva
l’osservanza delle normative piu’ rigorose in materia di progettazione, nei
casi indicati al comma 2, il progetto e’ redatto da un professionista iscritto negli albi
professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi,
il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, e’ redatto, in alternativa, dal
responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze
tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali
e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata
superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie
superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici, per i quali e’ obbligatorio il progetto e in ogni caso
per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad
attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono
alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando
le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6
kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali
adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior
rischio di incendio, nonche’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici
in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive
ramificate, nonche’ impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una
potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e
l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di
canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso
ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività
soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli
idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in
numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti
elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle
norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati
membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio
economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici
nonche’ una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione,
della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo
alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle
misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di
incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione e’ posta nella
scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa
tecnica vigente.
5. Se l’impianto a base di progetto e’ variato in corso d’opera, il progetto presentato
e’ integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle
quali, oltre che al progetto, l’installatore e’ tenuto a fare riferimento nella
dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e’ depositato presso lo sportello unico per
l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto nei termini previsti
all’articolo 11.
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti – DM 37/08
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla
normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli
impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI
o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione
europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si
considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di
sicurezza di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13
marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro
le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti,
di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale
avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7. Dichiarazione di conformità – DM 37/08
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla
normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa
installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla
base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente
la tipologia dei materiali impiegati, nonche’ il progetto di cui all’articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e’ redatto dal responsabile tecnico dell’impresa
installatrice l’elaborato tecnico e’ costituito almeno dallo schema dell’impianto da
realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire
eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d’opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di
conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte
degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza
e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel
progetto di cui all’articolo 5, e’ espressamente indicata la compatibilità tecnica
con le condizioni preesistenti dell’impianto.
4. La dichiarazione di conformità e’ rilasciata anche dai responsabili degli
uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all’articolo 3, comma 3,
secondo il modello di cui all’allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo’ essere modificato o integrato
con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo,
salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu’ reperibile,
tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del
presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche
richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in
esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo
di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5
anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3,
operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario – DM 37/08
1. Il committente e’ tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1,
comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3.
2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo
conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice
dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la
responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e
delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas,
energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al
distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto, resa
secondo l’allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di
rispondenza prevista dall’articolo 7, comma 6. La medesima documentazione e’
consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di
interventi sull’impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull’impianto
determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all’articolo 5,
comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova
fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine
di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui
all’articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua,
previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9. Certificato di agibilità – DM 37/08
1. Il certificato di agibilità e’ rilasciato dalle autorità competenti previa
acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7, nonche’ del
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10. Manutenzione degli impianti – DM 37/08
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1 non comporta la
redazione del progetto ne’ il rilascio dell’attestazione di collaudo, ne’
l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del
successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di
collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di
energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del
rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato
si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre
disposizioni specifiche.
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo. – DM 37/08
1. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 1, comma
2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali e’ già stato
rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli ob lighi di acquisizione di
atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30
giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui
all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del
comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto
ai sensi dell’articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto
dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di
impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire
ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che
ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da
realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere
realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede
l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con
le risultanze del registro delle imprese o dell’albo provinciale delle imprese
artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell’articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni
accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20,
comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
Art. 12. Contenuto del cartello informativo – DM 37/08
1. All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente
gli impianti di cui all’articolo 1 l’impresa installatrice affigge un cartello da cui
risultino i propri dati identificativi, se e’ prevista la redazione del progetto da parte dei
soggetti indicati all’articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell’impianto o degli
impianti.
Art. 13. Documentazione – DM 37/08
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano
la documentazione amministrativa e tecnica, nonche’ il libretto di uso e
manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la
consegnano all’avente causa.
L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli
impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo
espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di
rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e’
consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.
Art. 14. Finanziamento dell’attività di normazione tecnica – DM 37/08
1. In attuazione dell’articolo 8 della legge n. 46/1990, all’attività di
normazione tecnica svolta dall’UNI e dal CEI e’ destinato il tre per cento del
contributo dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per la assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) per l’attività di ricerca ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull’ammontare del contributo versato
dall’INAIL e’ iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni
del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 15. Sanzioni – DM 37/08
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del presente decreto si
applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con
riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre
circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le
sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento
all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre
circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle
imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per territorio, che provvede all’annotazione nell’albo
provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli
impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi’, in casi di particolare
gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal
registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta
dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla
tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i
soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a
carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle
attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi
dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.