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DM 37/08

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37

Art. 1.   Ambito di applicazione – DM 37/08

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto e’ connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,

utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche

atmosferiche, nonche’ gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di

refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei

prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei

locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,

comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione

ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di

montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza

prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa

specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente

decreto.

Art. 2.  Definizioni relative agli impianti – DM 37/08

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o

distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o

diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito

collocato, anche mediante comodato, presso l’utente;

b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata

contrattualmente con l’eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale

complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali

preposte all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro

manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali

previsti dall’articolo 4;

d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado

normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la

necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura

dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le

prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e

manutenzione del costruttore;

e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,

utilizzazione dell’energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi

utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici

delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito

degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a

20 kw nominale, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere,

nonche’ quelli posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo

funzionalmente, agli edifici;

f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti

impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei

segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad

installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in

corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a

tensione superiore, nonche’ i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da

ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione,

dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione

interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;

g) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas: l’insieme delle tubazioni,

dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma

liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei

medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei

locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per

lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione;

h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti,

gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonche’ gli impianti di

rilevazione di gas, di fumo e d’incendio;

i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.

l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Art. 3.  Imprese abilitate – DM 37/08

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito

registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla

legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate

all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il

legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto

formale, e’ in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola

impresa e la qualifica e’ incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui

all’articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della

legge 7 agosto 1990, n . 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente

per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2,

intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresi’, il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali

di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.

4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3,

unitamente alla domanda d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane per la verifica

del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente

riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione

di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio del registro

delle imprese.

5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono

autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla

manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne

e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti

previsti all’articolo 4.

6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti

tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i

modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria del commercio e

dell’artigianato dell’11 giugno 1992. Il certificato e’ rilasciato dalle competenti

commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e

successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge

29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Art. 4.  Requisiti tecnico-professionali – DM 37/08

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università

statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo

con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un

istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di

almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il

periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di un

anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di

formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni

consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di

inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di due

anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata

nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un

periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato

e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con

qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di

ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di

cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione

tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei

collaboratori familiari. Si considerano, altresi’, in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali

ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori

familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito

di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le

attività di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non puo’ essere

inferiore a quattro anni.

Art. 5.  Progettazione degli impianti – DM 37/08

1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui

all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto. Fatta salva

l’osservanza delle normative piu’ rigorose in materia di progettazione, nei

casi indicati al comma 2, il progetto e’ redatto da un professionista iscritto negli albi

professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi,

il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, e’ redatto, in alternativa, dal

responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un

professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze

tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali

e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata

superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie

superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo,

collegati ad impianti elettrici, per i quali e’ obbligatorio il progetto e in ogni caso

per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad

attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono

alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando

le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6

kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo

parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali

adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior

rischio di incendio, nonche’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in

edifici di volume superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici

in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive

ramificate, nonche’ impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una

potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e

l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di

canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso

ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività

soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli

idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in

numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti

elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle

norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati

membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio

economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici

nonche’ una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione,

della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo

alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle

misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di

incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione e’ posta nella

scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa

tecnica vigente.

5. Se l’impianto a base di progetto e’ variato in corso d’opera, il progetto presentato

e’ integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle

quali, oltre che al progetto, l’installatore e’ tenuto a fare riferimento nella

dichiarazione di conformità.

6. Il progetto, di cui al comma 2, e’ depositato presso lo sportello unico per

l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto nei termini previsti

all’articolo 11.

Art. 6.  Realizzazione ed installazione degli impianti – DM 37/08

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla

normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli

impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI

o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione

europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si

considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.

2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di

sicurezza di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

31 marzo 1989 e le relative modificazioni.

3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13

marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro

le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti,

di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale

avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 7.  Dichiarazione di conformità – DM 37/08

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla

normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa

installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti

realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla

base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente

la tipologia dei materiali impiegati, nonche’ il progetto di cui all’articolo 5.

2. Nei casi in cui il progetto e’ redatto dal responsabile tecnico dell’impresa

installatrice l’elaborato tecnico e’ costituito almeno dallo schema dell’impianto da

realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire

eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le

varianti introdotte in corso d’opera.

3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di

conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte

degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza

e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel

progetto di cui all’articolo 5, e’ espressamente indicata la compatibilità tecnica

con le condizioni preesistenti dell’impianto.

4. La dichiarazione di conformità e’ rilasciata anche dai responsabili degli

uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all’articolo 3, comma 3,

secondo il modello di cui all’allegato II del presente decreto.

5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo’ essere modificato o integrato

con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo,

salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu’ reperibile,

tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del

presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un

professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche

richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore

impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in

esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo

di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5

anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3,

operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 8.  Obblighi del committente o del proprietario – DM 37/08

1. Il committente e’ tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di

ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1,

comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3.

2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le

caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo

conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice

dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la

responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e

delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

3. Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas,

energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al

distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto, resa

secondo l’allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di

rispondenza prevista dall’articolo 7, comma 6. La medesima documentazione e’

consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di

interventi sull’impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull’impianto

determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all’articolo 5,

comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.

4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova

fornitura e di variazione della portata termica di gas.

5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine

di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui

all’articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua,

previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Art. 9.  Certificato di agibilità – DM 37/08

1. Il certificato di agibilità e’ rilasciato dalle autorità competenti previa

acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7, nonche’ del

certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Art. 10.  Manutenzione degli impianti – DM 37/08

1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1 non comporta la

redazione del progetto ne’ il rilascio dell’attestazione di collaudo, ne’

l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del

successivo comma 3.

2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di

collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di

energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del

rilascio della dichiarazione di conformità.

3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato

si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre

disposizioni specifiche.

Art. 11.  Deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo. – DM 37/08

1. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 1, comma

2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali e’ già stato

rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli ob lighi di acquisizione di

atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30

giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui

all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del

comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto

ai sensi dell’articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto

dalle norme vigenti.

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di

impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire

ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che

ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da

realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere

realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.

3. Lo sportello unico di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede

l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con

le risultanze del registro delle imprese o dell’albo provinciale delle imprese

artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell’articolo 14 della legge 24

novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni

accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20,

comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

Art. 12.  Contenuto del cartello informativo – DM 37/08

1. All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente

gli impianti di cui all’articolo 1 l’impresa installatrice affigge un cartello da cui

risultino i propri dati identificativi, se e’ prevista la redazione del progetto da parte dei

soggetti indicati all’articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell’impianto o degli

impianti.

Art. 13.  Documentazione – DM 37/08

1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano

la documentazione amministrativa e tecnica, nonche’ il libretto di uso e

manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la

consegnano all’avente causa.

L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli

impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo

espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di

rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e’

consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.

Art. 14.  Finanziamento dell’attività di normazione tecnica – DM 37/08

1. In attuazione dell’articolo 8 della legge n. 46/1990, all’attività di

normazione tecnica svolta dall’UNI e dal CEI e’ destinato il tre per cento del

contributo dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per la assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro (INAIL) per l’attività di ricerca ai sensi dell’articolo 3, comma 3,

del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge

12 agosto 1982, n. 597.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull’ammontare del contributo versato

dall’INAIL e’ iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della

spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni

del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

Art. 15.  Sanzioni – DM 37/08

1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del presente decreto si

applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con

riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre

circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le

sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento

all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre

circostanze obiettive e soggettive della violazione.

3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle

imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato

e agricoltura competente per territorio, che provvede all’annotazione nell’albo

provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa

inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli

impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi’, in casi di particolare

gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal

registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta

dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla

tenuta dei registri e degli albi.

5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i

soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a

carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

6. All’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere

di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

7. Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle

attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi

dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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