In questa sezione è riportato il testo delle prescrizioni Regionali Antincendio della Regione Sardegna relative all’anno 2009:
Allegato alla Delib.G.R. n. 21/15 DEL 5.5.2009
Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle
aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 comma 3, della
Legge 21 novembre 2000, n. 353.
PRESCRIZIONI REGIONALI
TITOLO I
Disposizioni Generali
Art. 1 (Prescrizioni antincendio e periodo di applicazione)
In attuazione dell’articolo 3, comma 3, lett. f) della Legge 21 novembre 2000, n. 353, il presente provvedimento disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e periodi a rischio di incendio boschivo.
Sulla base della carta del rischio di incendio e degli indici di pericolosità stagionale di incendio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano dal primo di gennaio al trentuno di dicembre su tutto il territorio della Sardegna secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.
Le presenti prescrizioni sono parte integrante del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2008-2010 (successivamente chiamato Piano AIB); esse rimangono in vigore per tutto il periodo di vigenza del predetto Piano, salvo eventuali revisioni.
Art. 2 (Avvistamento e segnalazione incendi)
Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale (C.F.V.A.), al 115 dei Vigili del Fuoco, al 113 della Polizia di Stato o al 112 dei Carabinieri.
Chiunque sia in possesso di informazioni utili all’individuazione del responsabile di un incendio è tenuto a segnalarlo alle stesse utenze telefoniche.
Art. 3 (Comportamenti e cautele da osservarsi in caso di incendio)
A tutela della incolumità delle persone in caso di incendio devono essere adottati i seguenti comportamenti e cautele:
Se c’è un principio di incendio:
– tentare di spegnerlo solo se si è certi di una via di fuga, tenendo le spalle al vento e
battendo le fiamme con un ramo verde fino a soffocarle;
– non sostare nei luoghi sovrastanti l’incendio o in zone verso le quali soffi il vento;
– non attraversare la strada invasa dal fumo o dalle fiamme;
– non parcheggiare lungo le strade;
– non accodarsi alle altre macchine e ove possibile tornare indietro;
– permettere l’intervento dei mezzi di soccorso, liberando le strade e non ingrombrandole con la propria autovettura;
– indicare alle squadre antincendio le strade o i sentieri percorribili;
– mettere a disposizione riserve d’acqua ed altre attrezzature.
Se si è circondati dal fuoco:
– cercare una via di fuga sicura: una strada o un corso d’acqua;
– attraversare il fronte del fuoco dove è meno intenso, per passare dalla parte già bruciata;
– stendersi a terra dove non c’e’ vegetazione incendiabile, cospargersi di acqua o di altra
sostanza ignifuga e prepararsi all’arrivo del fumo respirando con un panno bagnato sulla bocca;
– se si è in spiaggia, raggrupparsi sull’arenile e immergersi nell’acqua bassa: è il luogo più sicuro;
– non tentare di recuperare auto, moto, tende o quanto è stato lasciato dentro;
– segnalare la propria presenza;
– mettere al riparo dal fuoco bombole di gas e taniche di liquidi infiammabili;
– non abbandonare una abitazione se non si è certi che la via di fuga sia aperta;
– disattivare l’impianto elettrico agendo sull’interruttore generale o sul misuratore di corrente;
– sigillare (con carta adesiva e panni bagnati) porte e finestre (il fuoco oltrepasserà la casa prima che all’interno penetrino il fumo e le fiamme);
– predisporre recipienti pieni d’acqua e panni bagnati e rifugiarsi negli ambienti più interni dell’ abitazione, respirando attraverso un panno umido.
TITOLO II
(Elevato rischio di incendio boschivo)
Art. 4 (Periodo di elevato rischio di incendio)
Dal primo di giugno al quindici di ottobre, vige lo “stato di elevato rischio di incendio boschivo”.
Considerato l’andamento stagionale, con Determinazione del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, previa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, il periodo in cui vige lo “stato di elevato rischio di incendio boschivo” può essere anticipato o posticipato per un massimo di trenta giorni, anche per ambiti territoriali specifici.
Art. 5 (Definizione di area boscata e aree limitrofe al bosco)
Per l’applicazione delle presenti prescrizioni si intende per “area boscata” un area ricoperta da bosco, come definito dall’articolo 2, comma 6°, del D.Lvo del 18 maggio 2001, n° 227, di cui all’allegato “A”.
Per applicare i divieti e le prescrizioni di cui ai successivi articoli in funzione del diverso grado di pericolo relativo al periodo stagionale considerato, si definisce l’estensione della fascia o area “limitrofa” al bosco, di cui al precedente comma, nel seguente modo:
– 100 metri nel periodo 16 ottobre – 31 maggio;
– 300 metri nel periodo 01 giugno – 15 ottobre.
Ai sensi dall’articolo 2 comma 1, della Legge 21 novembre 2000 n. 353, e per la stessa finalità di cui al comma precedente, durante il periodo di “elevato rischio di incendio boschivo” la fascia o area “limitrofa” al bosco, si intende assimilata nell’area boscata.
La variazione dei periodi indicati è subordinata a quanto definito all’art. 4, comma 2°.
Art. 6 (Azioni vietate)
Nel periodo di “elevato rischio di incendio boschivo” di cui all’art. 4, è assolutamente vietato:
a) accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive,
b) l’esercizio delle carbonaie;
c) smaltire braci;
d) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa
innescare o propagare il fuoco;
e) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica in contatto con sterpi, materiale vegetale seccaginoso o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;
Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato rischio di incendio boschivo”, sono sempre vietate quelle azioni che per condizioni climatiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.
TITOLO III
Deroghe specifiche
Art. 7 (attività soggette ad autorizzazione)
I Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (S.T.I.R.) competenti per territorio, nei casi aventi carattere di eccezionalità e su richiesta motivata, possono autorizzare le seguenti attività:
a) all’interno di aree boscate l’uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, e l’utilizzo di motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci;
b) manifestazioni pirotecniche;
c) esercizio delle carbonaie; rilasciando, previa specifica istruttoria, apposita autorizzazione nella quale dovranno essere contenute le modalità di esercizio e di prevenzione tra cui l’obbligo di realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.
Le richieste riguardanti le attività summenzionate devono pervenire agli uffici forestali competenti almeno 10 giorni prima dell’esecuzione delle stesse. L’inosservanza di tale prescrizione determina il diniego al rilascio dell’autorizzazione.
Le attività regolamentate dal presente articolo, in assenza della prevista autorizzazione, sono vietate nel periodo di elevato rischio.
Art. 8 (Attività non soggette a regime autorizzatorio)
L’uso delle mine e degli esplosivi è permesso unicamente a coloro che esercitano professionalmente l’attività di cava, di miniera o di escavazione, purché siano state prese tutte le precauzioni fra le quali quelle della ripulitura del terreno attiguo da materiale infiammabile, la creazione di idonei ripari dal vento, la predisposizione di adeguate riserve idriche e l’adeguata distanza dalla vegetazione circostante.
L’uso di forni e fornelli a gas, elettrici o a carbone è permesso unicamente a coloro che soggiornano nelle campagne per lavoro, purché siano state prese tutte le precauzioni fra le quali quelle della ripulitura del terreno attiguo da materiale infiammabile, la creazione di idonei ripari dal vento, la predisposizione di adeguate riserve idriche e l’adeguata distanza dalla vegetazione circostante.
In aree circoscritte già opportunamente attrezzate con strutture fisse, purché ripulite da materiali infiammabili, è consentito l’uso del fuoco, di fornelli a gas, elettrici o a carbone, limitatamente alla cottura dei cibi. Gli interessati cureranno in ogni caso di assicurare lo spegnimento del fuoco, prima di abbandonare dette aree.
Durante il periodo di elevato rischio di incendio boschivo, al di fuori delle aree boscate, nel caso di attività che comportino l’uso all’aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, etc.), è fatto obbligo di realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.
Per l’utilizzo di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili) è fatto obbligo di predisporre sul posto idonea attrezzatura antincendio, nonchè personale sufficiente ad evitare la propagazione del fuoco. Resta fermo il divieto di utilizzare strumenti in grado di produrre scintille all’interno delle aree boscate definite all’art. 5.
TITOLO IV
Uso autorizzato del fuoco
Art. 9 (Apertura e ripulitura dei viali parafuoco)
Nel periodo in cui vige lo “stato di elevato rischio di incendio boschivo” è vietata l’apertura e la ripulitura dei viali parafuoco con l’uso del fuoco.
Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 giugno, è tuttavia ammessa la ripulitura dei viali parafuoco con l’uso del fuoco, previa autorizzazione scritta del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A competente per territorio.
Negli stessi terreni e per le stesse operazioni l’uso autorizzato del fuoco deve avvenire con l’applicazione di tutte le cautele, modalità e prescrizioni di cui al successivi articoli.
Art. 10 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali)
Nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, i proprietari e i conduttori di terreni possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all’abbruciamento di stoppie, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi,
cespugliati o alberati, nonché d’incolti, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di V.A. competente per il territorio, in conformità alle direttive impartite dai rispettivi Servizi Territoriali CFVA.
Nei quindici giorni precedenti il periodo in cui vige lo “stato di elevato rischio di incendio boschivo”, di cui all’art. 4, le eventuali operazioni di abbruciamento di cui al comma precedente, dovranno essere effettuate previa formale e preventiva comunicazione alla Stazione Forestale e di V.A. competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti, utilizzando l’apposito modello allegato “C”.
Nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 20 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, con le stesse modalità autorizzatorie di cui al primo comma, è consentito:
– l’abbruciamento dei residui cerealicoli per avvicendamento con nuovi impianti di carciofaie o di colture orticole specializzate,
– l’abbruciamento dei residui delle carciofaie, delle colture orticole specializzate,
– l’abbruciamento dei residui di potatura degli arboreti da frutto per scopi colturali e fitosanitari.
L’autorizzazione all’abbruciamento deve essere subordinata alla realizzazione di idonee fasce di isolamento al fine di evitare la propagazione del fuoco.
I periodi sopraindicati possono essere modificati con le stesse modalità di cui all’art. 4, comma 2 °.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate, salvo diversa prescrizione contenuta nei piani di gestione, all’interno dei SIC (siti di importanza comunitaria) e all’interno delle ZPS (zone di protezione speciali), individuate rispettivamente ai sensi delle direttive
92/43/CEE e 79/409/CEE.
Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti che usufruiscono dei finanziamenti erogati a valere su fondi dell’Unione Europea, attraverso la Politica Agricola Comune, saranno messe a disposizione degli Uffici addetti ai controlli sul rispetto della condizionalità.
I soggetti di cui al precedente capoverso dovranno comunque rispettare le buone condizioni agronomiche e ambientali previste dal Decreto Ministeriale 24 novembre 2008 e dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 3177/Dec A/107 del 19 dicembre 2008 – Disciplina del regime di condizionalità della PAC.
Art. 11 (Pianificazione degli abbruciamenti)
Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste tendenti ad ottenere le autorizzazioni per gli abbruciamenti, devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale, competenti per territorio oppure al Servizio Territoriale del C.F.V.A. competente, utilizzando il modello allegato “B”.
Le Stazioni Forestali possono concedere giornalmente, per ambito comunale, un numero di autorizzazioni non superiore a 10.
La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non può essere superiore ai 6 ettari.
Le autorizzazioni agli abbruciamenti sono concesse previo accertamento dello stato dei luoghi.
Le autorizzazioni rilasciate dalle richiamate Stazioni Forestali, devono essere esibite, su richiesta, agli agenti di pubblica sicurezza e ai barracelli.
Gli abbruciamenti autorizzati, si effettuano previo avviso, anche verbale, alla Stazione Forestale e di V.A competente per territorio, nel giorno e nelle ore prescritte.
I predetti abbruciamenti non possono comunque essere eseguiti in giornate ventose e nelle ore comprese tra le 10,00 e le 17,00.
Il soggetto in possesso di una autorizzazione all’abbruciamento, deve immediatamente sospendere le operazioni di iniziativa propria o su disposizione del personale in servizio presso la Stazione Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.
In caso di motivate e sopraggiunte modificazioni climatiche e ambientali che ne giustifichino la necessità, in eventuale accordo con i Servizi Territoriali limitrofi all’area interessata, il Direttore del Servizio Territoriale del C.F.V.A. competente, può disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate, ovvero posticipare e/o anticipare l’orario di divieto, dandone tempestivo avviso ai titolari di regolare autorizzazione. Al termine della sospensione, la Stazione Forestale competente, provvederà alla nuova calendarizzazione degli abbruciamenti.
Le autorizzazioni rilasciate dalle Stazioni Forestali e dal Servizio Ispettorato Ripartimentale, per quanto previsto al Titolo IV, saranno tempestivamente comunicate alle vedette presenti in zona, e formalmente trasmesse al Comune interessato, alle Compagnie Barracellari operanti nell’ambito dello stesso Comune e ai Vigili del Fuoco territorialmente competenti.
TITOLO V
Norme di prevenzione
Art. 12 (Terreni e fabbricati)
Entro il 15 giugno i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, devono:
a) ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l’area limitrofa a strade pubbliche e lungo tutto il perimetro di proprietà, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali;
b) creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al punto a) intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri;
c) realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
d) realizzare, se tali fondi sono contigui con le aree boscate definite all’art. 5, una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza lungo il perimetro confinante con il bosco;
e) realizzare, se tali fondi sono inclusi nelle aree urbane periferiche, lungo tutto il perimetro di confine e con le modalità di cui al punto a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
Art. 13 (Depositi di materiale infiammabile o combustibile)
I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
I proprietari e gestori di cui al comma precedente entro il primo giugno, hanno l’obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta di materiale stoccato.
Art. 14 (Strade e pertinenze stradali)
L’A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro Ente o Agenzia, proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all’asportazione oltre che allo smaltimento in apposito centro di raccolta autorizzato dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri.
I Comuni provvedono alla rimozione e allo smaltimento in apposito centro di raccolta autorizzato dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze.
I Comuni dotati di un piano comunale di protezione civile per il rischio di incendio di interfaccia, devono provvedere, agli adempimenti del primo capoverso del presente articolo, limitatamente alle viabilità ubicate all’interno della fascia perimetrale di 200 metri, lungo la viabilità di emergenza di cui al successivo art. 16 e lungo la viabilità a maggior rischio, così come individuata dal Piano regionale Antincendio.
Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui al precedente articolo 4.
Art. 15 (Linee elettriche)
Entro il 15 giugno i proprietari e i gestori di elettrodotti devono provvedere ad eliminare tutti i possibili contatti di fronde con le linee elettriche nude, attraverso la adozione di accorgimenti tecnici che consentano, per tutto il periodo di cui all’art. 4, di mantenere un’area di sicurezza efficace.
Per la media e bassa tensione, in presenza di conifere, cupressacee, eucaliptus, pioppi e salici, si deve procedere al taglio a raso, per una larghezza complessiva pari a 5 metri; in presenza di altre essenze, intorno ai conduttori, deve essere creata un’area di protezione minima di 3 metri.
I proprietari dei terreni non possono opporsi in alcun modo agli accessi ai fondi ed all’esecuzione dei lavori, promossi con richiesta formale inoltrata mediante raccomandata a.r. dall’Ente proprietario o gestore delle linee elettriche.
I proprietari dei terreni che non consentano l’accesso alle aree entro 15 giorni, hanno l’onere di adempiere alle prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo.
Entro lo stesso termine i proprietari e i gestori di cabine elettriche, a palo o in muratura, se privi di dispositivi con spinterometro e scaricatore, devono provvedere alla ripulitura o inertizzazione della fascia ad esse circostanti per una larghezza o raggio non inferiore a cinque metri.
Per tali operazioni, il Servizio Territoriale del C.F.V.A. competente giurisdizionalmente, in funzione dell’andamento climatico-stagionale, può concedere una proroga per un massimo di 15 giorni.
Art. 16 (Garanzia della viabilità in emergenza)
I Sindaci, al fine di evitare intralci alla circolazione veicolare anche dovuti alla sosta dei mezzi, provvedono, soprattutto nelle aree di sensibile frequenza turistico stagionale, a predisporre utilmente tutti i presidi tesi a garantire e mantenere libera e sicura la viabilità da utilizzarsi in caso di emergenza anche al fine di agevolare l’intervento dei mezzi di spegnimento e di soccorso.
TITOLO VI
Norme di sicurezza antincendi per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili
Art. 17 (Disposizioni generali)
Entro il 15 giugno i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turisticoresidenziali, di campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e trattenimento ubicati in qualunque terreno o zona urbanistica e a prescindere dalla classe di uso del suolo in cui l’insediamento è inserito, sono tenuti, a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel presente titolo.
Sono tenuti a dare attuazione alle presenti norme, limitatamente a quanto riportato all’art. 20, anche i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori di aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di spettacolo e trattenimento, località balneari, spiagge e simili (sia a gestione pubblica che privata) ed i Condomini e le Comunioni private.
Sono fatte salve le specifiche normative di prevenzione incendi riguardanti le aree a rischio speciale ricadenti nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno del 16.2.1982.
Art. 18 (Informazione sulle misure di sicurezza antincendio alla utenza turistica)
In considerazione del frequente ricambio dell’utenza turistica, deve essere permanentemente assicurata una adeguata informazione alla medesima sulle misure di sicurezza e sui comportamenti da tenere ai fini della protezione della propria persona contro gli incendi.
I Comuni, anche nell’ambito del Piano di Protezione Civile Comunale per il rischio di incendio di interfaccia, rendono noti ai soggetti di cui al precedente art. 17, i contenuti dell’informazione con particolare riferimento:
– alle norme generali di prudenza e di comportamento;
– a tutte le notizie di dettaglio, ed utili in emergenza, riguardanti la localizzazione e la tipologia del sito (indicazione dei luoghi sicuri, divieto di avviarsi su determinate strade, indicazioni del posto di vigilanza al quale rivolgersi per notizie, etc.).
L’informazione deve plurilingue e deve essere diffusa tramite cartellonistica fissa e/o opuscoli da consegnare agli ospiti al momento della registrazione d’arrivo.
Art. 19 (Norme di esercizio per la prevenzione e protezione dagli incendi)
Deve essere assicurato il taglio di fieno, cespugli, sterpi e l’asportazione dei relativi residui oltre che lo smaltimento in apposito centro di raccolta autorizzato dei rifiuti, in particolare quelli vetrosi, e di tutto il materiale che possa propagare l’incendio, sia lungo il perimetro del complesso che nelle aree interne.
Devono essere garantiti di norma almeno due accessi carrabili alle singole infrastrutture, disposti su lati contrapposti ed agevolmente collegati alla viabilità pubblica. Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso, gli accessi all’area dovranno avere i seguenti requisiti minimi: larghezza : 3,50 metri; altezza libera: 4 metri.
Nel caso non sia possibile prevedere i due accessi si deve garantire la possibilità di sicura utilizzazione del singolo accesso.
Nei campeggi, parchi soste di caravan e simili, deve essere predisposto e segnalato un idoneo locale, ubicato in posizione protetta dal possibile coinvolgimento dall’incendio e in possesso dei requisiti di protezione richiesti dalle specifiche disposizioni di prevenzioni incendi, ove in caso di necessità, saranno consegnate dagli ospiti le bombole del gas e le taniche di liquidi infiammabili.
A cura del titolare dell’attività deve essere predisposto un apposito registro, ove saranno annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti e dei dispositivi di sicurezza di seguito indicati, per i quali deve effettuarsi una continua sorveglianza e manutenzione oltre ad una ispezione periodica effettuata con le frequenze massime sottoindicate, da tecnici qualificati iscritti ad Albo Professionale nei limiti delle rispettive competenze:
a) impianti elettrici, di terra e, ove necessario, di protezione dalle scariche atmosferiche;
b) impianto fisso di estinzione incendi (ispezione semestrale – norma UNI VV.F. 10779- ed.2006);
c) mezzi portatili di estinzione incendi (ispezione semestrale – art. 34 D.P.R. 547/1955)
Tale registro deve essere tenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli accertamenti da parte di Autorità ed Enti competenti e deve essere corredato dalle certificazioni di ispezione periodica rilasciate da Tecnici qualificati.
Il titolare dell’attività deve designare il “Responsabile dell’emergenza” e gli “Addetti alla gestione dell’emergenza” e predisporre lo specifico piano di attuazione dei comportamenti da attuare in caso di incendio, sinistro o altro evento prevedibile (“Piano di Emergenza”). In detto piano deve essere individuati anche i “Luoghi Sicuri”, nel quale gli ospiti dovranno raggrupparsi in caso di pericolo senza essere esposti alle conseguenze dell’incendio.
Deve essere effettuata almeno una esercitazione, nel periodo di cui all’articolo 4, per l’attuazione del piano di emergenza. Il personale dipendente, e in particolare quello di cui al punto precedente, deve essere edotto circa le presenti norme di esercizio, l’uso dei mezzi e attrezzature di estinzione e le azioni di primo intervento di emergenza, anche mediante l’adozione di apposita cartellonistica da installare in idonei spazi.
In particolare, in caso di incendio gli “Addetti all’emergenza”, su indicazione del responsabile, devono effettuare, con la successione più idonea, le seguenti misure di massima:
a) dare immediatamente l’allarme a mezzo dell’impianto di amplificazione sonora (se presente o con altro idoneo mezzo) ed allontanare gli ospiti in direzione opportuna verso i “luoghi sicuri” non esposti all’incendio;
b) mettere fuori tensione l’impianto elettrico;
c) azionare i dispositivi antincendio fissi;
d) allestire ed impiegare i mezzi antincendio mobili;
e) circoscrivere quanto possibile l’incendio allontanando il materiale infiammabile che potrebbe essere coinvolto nell’incendio medesimo;
f) richiedere se necessario i soccorsi esterni mediante richiesta al “115” – “1515”, “113”, “112” secondo il piano di emergenza.
g) mettere a disposizione delle squadre antincendio una persona in grado di dare le informazioni del caso e di indirizzare il personale.
Art. 20
(Fasce di protezione parafuoco)
I complessi di cui al precedente art. 17 dovranno essere dotati lungo tutto il perimetro di fasce parafuoco, costituite da terreno privo di vegetazione, di idonea larghezza secondo la tabella seguente:
TIPO DI VEGETAZIONE | LARGHEZZA FASCIA (m) | ||
PIANO (*) | A VALLE | A MONTE | |
Pascolo cespugliato | 5 | 8 | 4 |
Macchia bassa/media | 8 | 12 | 5 |
Macchia alta/sterpi | 15 | 18 | 10 |
Bosco diradato | 15 | 18 | 10 |
Bosco non diradato | 20 | 25 | 15 |
(*) Si considerano “in terreno piano” le aree aventi pendenza non superiore al 15%.
Sui lati del perimetro che seguono l’andamento delle linee di massima pendenza, si adotteranno le corrispondenti larghezze prescritte per il terreno piano.
Le fasce di protezione, escluso che per i campeggi, non sono richieste:
– sui lati di confine con altri complessi ricettivi;
– sui lati di confine con insediamenti ed infrastrutture civili;
– sui lati confinanti con terreni interessati da aree agricole in attualità di coltivazione (frutteti, vigneti, orti, prati-pascoli irrigui, etc.).
Nella larghezza delle fasce di protezione possono essere comprese le strade, i campi sportivi, etc..
Ove non sia possibile la realizzazione della fascia parafuoco mediante la eliminazione della vegetazione e della lettiera secca, il gestore deve provvedere al mantenimento, con adeguate innaffiature a frequenza almeno settimanale, di una cotica erbosa verde nella fascia stessa avente larghezza pari ai valori previsti per le diverse tipologie indicate nella succitata tabella.
Art. 21 (Parcheggi e tettoie)
In tutte le attività ricettive di cui all’art. 17 deve essere predisposta obbligatoriamente un’adeguata area destinata al parcheggio.
Gli apprestamenti saranno tali sia da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall’esterno, sia da evitare il propagarsi all’esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all’ interno all’area di parcheggio.
Le aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di trattenimento, località balneari, spiagge e simili devono essere realizzate in maniera da garantire la protezione delle autovetture in caso di incendio proveniente dall’esterno e avere adeguati sistemi di protezione dal fuoco.
In particolare si devono prevedere le seguenti dotazioni:
– Le aree devono essere provviste di almeno due accessi su fronti contrapposti;
– Lungo il perimetro deve essere realizzata una ascia parafuoco; qualora i parcheggi siano limitrofi a vegetazione, lungo il perimetro esterno all’attività si deve realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 metri. Tale distanza può essere ridotta a 5 metri mediante interposizione di un muro di altezza di almeno 60 cm, qualora all’esterno la vegetazione sia di tipo erbaceo 2).
– Deve essere inoltre prevista l’installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi delle classi “A”, “B” e “C” con capacità estinguente non inferiore a “34 A” e “144 B – C”, in misura di almeno un estintore ogni 25 autoveicoli.
– Le aree da adibire a parcheggio devono avere superficie di fondo con assenza di vegetazione, stoppie o simili; non possono essere destinate a tale servizio aree coltivate o nelle quali la vegetazione non sia stata completamente rimossa o ricoperta da inerti.
– La fascia perimetrale deve essere arata all’inizio della stagione estiva o mantenuta verde con adeguate innaffiature.
– Nelle isole interne possono essere impiantati alberi ad alto fusto, non resinosi, per ombreggiare i posti macchina.
– L’area destinata a parcheggio deve essere mantenuta costantemente pulita da sterpi o materiale comunque combustibile.
L’uso di tettoie e ombreggi realizzati con materiale combustibile è vietato.
Art. 22
(Impianto idrico, attrezzature e automezzi antincendio)
I complessi a carattere ricettivo, ubicati in aree boscate di cui all’art. 5, devono essere dotati di impianto idrico antincendio costituito da bocche da incendio (B.I.) UNI 45 derivate, con tubazione da 40 mm, da una linea di adduzione principale. La portata di ciascuna bocca deve di 120 lt/min e la pressione al bocchello non inferiore a 2 bar. Ciascun idrante, debitamente segnalato ed ubicato in posizione ben visibile e facilmente accessibile, deve dotato di saracinesca propria e deve inoltre corredato di tubazione flessibile UNI 45 da 20/25 metri e lancia a getto variabile entro apposita cassetta.
L’impianto deve essere ad anello o su linee indipendenti, comunque dotate di saracinesche di intercettazione in linea, adeguatamente disposte al fine di garantire la funzionalità dell’impianto anche in caso di fuori servizio di una tratta.
La distanza reciproca fra le B.I. non deve essere superiore a 40 metri e, comunque, tale da assicurare la copertura dell’intera area del complesso.
La tubazione principale deve essere realizzata in acciaio o in PEAD (polietilene ad alta densità) se ne deve assicurato l’interramento per almeno 70 cm lungo tutta la linea; le derivazioni dovranno essere in acciaio.
L’alimentazione deve essere assicurata in alternativa tramite:
a) motopompa diesel;
b) elettropompa collegata alla rete elettrica ed a gruppo elettrogeno (G.E.); il collegamento alla rete elettrica deve essere realizzato su linea preferenziale allacciata immediatamente a valle del gruppo di misura e del limitatore di potenza, con sezionatore indipendente dalle linee afferenti alle altre utenze. Il collegamento al G.E. deve garantire il funzionamento delle elettropompe anche in caso di esclusione di qualsiasi altro utilizzatore.
Le caratteristiche di portata e pressione saranno tali da assicurare il contemporaneo funzionamento di tutti gli idranti installati sul fronte più lungo, con un minimo di tre bocche.
In posizione facilmente accessibile ai mezzi di soccorso devono essere installati due attacchi UNI 70 femmina, per il collegamento delle autopompe delle forze antincendio.
La riserva idrica ad uso esclusivo antincendio, di capacità utile non inferiore a mc 50, deve garantire l’autonomia richiesta:
– per almeno un’ora nei complessi protetti da fasce parafuoco;
– per almeno tre ore nei complessi provvisti delle fasce verdi di cui al precedente articolo 20.
Deve essere inoltre prevista l’installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi delle classi “A”, “B” e “C” con capacità estinguente non inferiore a “34 A” e “144 B – C” nella misura di almeno un estintore ogni 150 metri quadri di superficie coperta, salvo eventuali diverse prescrizioni impartite dal locale Comando VV.F. e le dotazioni comunque necessarie per i locali e gli impianti a rischio specifico di incendio; per le aree adibite a parcheggio si deve rispettare quanto riportato allo specifico comma.
Nei complessi di estensione superiore a dieci ettari e con capacità ricettiva superiore a 1.000 persone, deve essere previsto l’impiego di almeno un automezzo dotato di attrezzatura idrica antincendio, con esclusione dell’impiego di carrelli appendice, che deve condotto da personale idoneamente equipaggiato ed in grado di attuare il primo intervento di estinzione oltre che di collaborare con le squadre antincendio.
Art. 23
(Impianti elettrici e di amplificazione sonora)
Gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme vigenti in materia.
I conduttori interrati, salvo diverse indicazioni normative, devono essere posti ad una profondità non inferiore a 50 cm.
In ogni caso, fatto salvo lo specifico rispetto della norma di buona tecnica, deve essere prevista la possibilità di disalimentazione elettrica con interruttore generale posto in posizione segnalata, protetta e facilmente raggiungibile dall’esterno in prossimità di uno degli ingressi.
I complessi ricettivi di capacità superiore alle 100 unità, devono essere serviti da impianto di amplificazione sonora per segnalazione di emergenza, collegato a sorgente autonoma di alimentazione elettrica.
Art.24
(Rilascio e rinnovo della licenza di esercizio)
I Sindaci nel cui territorio ricadano attività soggette all’applicazione delle presenti norme non possono rilasciare o rinnovare la licenza di esercizio, senza aver acquisito la documentazione prevista dalle vigenti norme in materia di sicurezza preventiva sugli incendi e senza che vengano rispettate le norme di cui al presente Titolo.
Art. 25
(Obblighi per i condomini e le comunioni private)
Le norme di cui al presente Titolo si applicano altresì ai Condomini e alle Comunioni private situate in complessi boschivi, limitatamente alla esistenza di efficiente impianto idrico antincendio. Le comunioni e condomini di cui al presente articolo dovranno inoltre dotarsi di idonea riserva idrica dedicata all’antincendio avente capacità utile non inferiore a 10 mc per ogni ettaro di superficie.
TITOLO VII
Discariche
Art. 26
(Precauzioni e obblighi antincendio nella gestione delle discariche autorizzate)
Nella conduzione delle discariche autorizzate, nel periodo di cui all’art. 4, devono osservarsi tutte le precauzioni per evitare l’insorgere ed il propagarsi degli incendi, anche se non prescritte nei provvedimenti autorizzativi.
I titolari responsabili della gestione delle discariche devono, nel medesimo periodo, assicurare la ricopertura delle discariche dei rifiuti con frequenza costante, intensificando l’attività di sorveglianza nelle giornate di maggiore pericolosità e provvedere a creare intorno all’area interessata una idonea fascia di rispetto sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile.
Ogni ulteriore misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi deve comunque essere adottata dai medesimi soggetti.
TITOLO VIII
Vigilanza, prevenzione, sanzioni
Art. 27
(Sanzioni)
Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle presenti Prescrizioni Regionali saranno punite a norma dell’articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00.
Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato rischio di incendio boschivo di cui all’art. 4, il pericolo d’incendio è presunto.
Nello stesso periodo e al di fuori delle aree boscate di cui all’art. 5, per le quali si applica il disposto di cui al comma precedente, la contestazione delle violazioni e divieti contenuti nelle presenti prescrizioni, con riferimento all’uso del fuoco su terreni nudi o circoscritti all’interno di spazi recintati con murature di altezza almeno pari a un metro, è subordinata ad un accertamento concreto del rischio di incendio.
Al fine dell’applicazione delle presenti disposizioni nel restante periodo dell’anno, il rischio d’incendio boschivo deve concretamente valutato, tenuto conto delle condizioni meteoclimatiche, dello stato della vegetazione e di ogni altro elemento utile a valutare il rischio medesimo.
Art. 28
(Personale incaricato della vigilanza)
Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Sindaci, i Vigili Urbani, le Guardie Campestri e le Compagnie dei Barracelli, vigileranno al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, e perseguiranno i trasgressori a norma di legge.
Art. 29
(Collaborazione delle Compagnie Barracellari con il C.F.V.A.)
Le Compagnie Barracellari collaboreranno con il C.F.V.A. secondo i criteri stabiliti con il Decreto Interassessoriale degli Assessori degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e della Difesa
dell’Ambiente, n.1029 del 19 luglio 1989, ed in conformità alle direttive e agli accordi stipulati in base alle previsioni del Piano di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi.
TITOLO IX
Norme Informative e Generali
Art. 30
(Definizione di incendio boschivo)
Per le stesse finalità di cui all’art. 5, primo comma, si intende per “incendio boschivo” un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, come definito dall’articolo 2, comma 1, della Legge 21 novembre 2000
n. 353.
Art. 31
(Divieti nelle zone boscate ed i pascoli percorsi dal fuoco)
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L. 21 novembre 2000 n. 353, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore, è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
Art. 32
(Censimento da parte dei Comuni dei soprassuoli percorsi dal fuoco)
I Comuni provvedono ai sensi dell’art. 10, comma 2, delle legge 353/2000, ad aggiornare annualmente Il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 della Legge 353/2000, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma.